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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente impugnava in sede giurisdizionale, la cartella esattoriale, con cui il Comune di Napoli richiedeva il pagamento della tassa smaltimento rifiuti, per l’anno 2002.

L’adita C.T.P. di Napoli rigettava il ricorso, mentre la C.T.R., giusta decisione in epigrafe indicata, lo accoglieva, nella considerazione che i locali adibiti ad autorimessa, non dovessero essere oggetto di tassazione e che il Regolamento Comunale, che ciò prevedeva, andasse disapplicato.

Con ricorso notificato il 10 novembre 2005, il Comune di Napoli ha chiesto la cassazione dell’impugnata sentenza.

L’intimato, non ha svolto difese rituali in questa sede, limitandosi a depositare, in data 28-12-2005/4-01-2006, delle “controdeduzioni”,- non notificate – sottoscritte personalmente e non anche da difensoreabilitato, munito di delega. in data 19.03.2007, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ex art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso, come sopra proposto e notificato, con cui l’impugnata decisione viene censurata per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e per difetto di motivazione;

Viste le “controdeduzioni” dell’intimato, le quali, giusto combinato disposto degli artt. 370, 365 e 366 c.p.c., non possono trovare ingresso in questa sede, in quanto non sottoscritte da difensore abilitato e non notificate alla controparte nei termini di legge;

Vista, pure, la richiesta rassegnata dal Sostituto Procuratore Generale;

Ritenuto che la C.T.R. ha escluso la rilevanza impositiva dei locali adibiti ad attività di autorimessa, affermando, apoditticamente, essere tali locali improduttivi di rifiuti e, quindi, l’inapplicabilità del Regolamento Comunale, che siffatta rilevanza impositiva prevedeva;

Considerato che costituisce principio consolidato quello per cui in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, con previsione di carattere generale, stabilisce che l’imposizione è dovuta per l’occupazione o la detenzione delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni; pertanto, le deroghe indicate nel successivo secondo comma non sono automatiche, perchè la detta norma, ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area, dispone che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 19173/2004, n. 17703/2004, n. 19459/2003), più in particolare il D.Lgs n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti – fra l’altro – per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (Cass. n. 12084/2004);

Considerato che l’impugnata sentenza non appare in linea con tali condivisi principi, avendo riconosciuto l’irrilevanza impositiva dei locali, in contrasto con il citato orientamento giurisprudenziale, in carenza di prova in ordine ai relativi presupposti fattuali e senza offrire congrua motivazione del decisum;

Considerato, conseguentemente, che il ricorso va, accolto, e per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della C.T.R. della Campania, perchè, adeguandosi ai richiamati principi, decida sul merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando adeguatamente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della C.T.R. della Campania.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 30 luglio 1999, la sig.ra M.G., comproprietaria di un complesso residenziale in Mestre, composto da 35 unità immobiliari in locazione a terzi, impugnò la fattura emessa a suo carico dalla S.p.a. A., relativa al pagamento della tariffa di igiene ambientale (Tia) per la raccolta dei rifiuti nell’anno 1999, deducendo che: l’atto era nullo per difetti di forma; la pretesa era illegittima nei suoi confronti, essendo tenuti al pagamento gli inquilini del condominio – agevolmente individuabili attraverso la registrazione dei contratti di locazione -; l’unità immobiliare interessata non era stata indicata così da consentire la verifica della superficie effettivamente assoggettabile alla Tia. 1.1. La Commissiona tributaria provinciale di Venezia, con sentenza n. 155 del 2000, superata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla S.p.a. A., accoglieva il ricorso, sotto il profilo che, in difetto di prova del contrario, l’obbligo del pagamento non potesse gravare su un soggetto che non occupava direttamente gli immobili.

1.2. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, superata ancora la questione di giurisdizione, accoglieva l’appello della società, avendo ritenuto la proprietaria degli appartamenti soggetta alla tassa in quanto i locali, arredati e locati per brevi periodi, andavano assimilati, quanto all’obbligo fiscale per la raccolta dei rifiuti, all’albergo o alla pensione.

2. Per la cassazione ha proposto ricorso, notificato il 3 giugno 2003, la sig.ra M.G., con tre motivi illustrati da memoria.

2.1. L’intimata, cui era subentrata, a seguito di estinzione per fusione, la S.p.a. V., si è costituita con procura speciale notarile.

2.2. La Sezione tributaria, con ordinanza resa alla udienza dell’8 novembre 2004, ha disposto rinnovarsi la notifica del ricorso, e, questa eseguita, la V. S.p.a. si è costituita con rituale controricorso, formulando altresì ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

2.3. La ricorrente principale ha resistito con controricorso.

2.4. All’esito della successiva udienza, la stessa Sezione, con ordinanza n. 13082 del 15 aprile-17 giugno 2005, riuniti i ricorsi, dopo aver respinto l’istanza della contribuente, di revoca della precedente ordinanza, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, in relazione alla questione di giurisdizione, sollevata col ricorso incidentale.

2.5. Le parti hanno depositato memorie ulteriori.

2.6. Con sentenza n. 4895 del giorno 8 marzo 2006 le Sezioni Unite di questa Corte, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, dichiaravano manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata contro l’art. 2 , comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, cosi come integrato dalla L. n. 248/2005 , nella parte in cui riconduce alla giurisdizione tributaria “le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani …” in relazione all’art. 102 e della VI disposizione transitoria della Costituzione, che vietano l’istituzione di “nuovi” giudici speciali, in quanto i “canoni” indicati nella disposizione sopravvenuta attengono tutti ad entrate che in precedenza rivestivano indiscussa natura tributaria. Per l’effetto dichiaravano la giurisdizione del giudice tributario e rimettevano la controversia avanti alla Sezione V della Corte per la decisione degli ulteriori profili.

Con memoria 23 febbraio 2007, la sig.ra M.G. depositava la sentenza 5 febbraio 2002, n. 82/27/01 della Commissione tributaria regionale del Veneto. Motivi della decisione -

3. Si deve preliminarmente osservare che la sentenza n. 82/27/01 del 5 febbraio 2002 della Commissione tributaria regionale del Veneto non può assumere efficacia di giudicato “esterno” nel presente processo, in quanto relativa ad altre annualità di imposta (tra l’altro in cui era applicabile la Tarsu e non la Tia), ed a questioni (/in primis/ la validità dell’atto di accertamento) che non si presentano con identici profili in relazione alle diverse annualità.

4. Occorre, dunque procedere all’esame dei tre motivi dedotti dalla ricorrente principale come di seguito riportati.

4.1. Denunciando l’art. 360 del codice di procedura civile: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 del codice di procedura civile)”, la ricorrente principale censura la sentenza, per non avere esaminato le domande ed eccezioni espressamente riproposte – e non esaminate già in primo grado, perché ritenute assorbite -: in particolare, per omessa pronuncia sull’eccezione di carenza dei requisiti di trasparenza e determinatezza dell’atto impositivo.

4.2. Deducendo “art. 360, n. 5), del codice di procedura civile: violazione dell’obbligo di motivazione su un punto decisivo della controversia”, la stessa si duole che l’equiparazione al gestore di alberghi ed affittacamere, ai fini della sottoposizione alla tariffa, sia mancata in concreto di ogni verifica, possibile attraverso il ricorso ai poteri istruttori previsti nell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992. 4.3. Col terzo motivo di ricorso, infine ["art. 360, n. 3), del codice di procedura civile: violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di soggetto passivo della tariffa di igiene ambientale (Tia)"], la contribuente. denuncia l’erroneità del criterio analogico, impiegato ai fini dell’equiparazione alle attività di albergatore ed affittacamere, poiché l’art. 49 citato individua l’unico soggetto passivo del tributo nell’utilizzatore dei locali.

5.1 Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso.

Le oscillazioni della disciplina legislativa della cosiddetta “tassa rifiuti” ora denominata “tariffa” suscita delicati problemi di coordinamento, in quanto le controversie relative ad un’entrata cui è stata attribuita un’apparenza privatistica vengono sottoposte al giudice tributario, che gestisce un processo costituito secondo lo schema dell’impugnazione di atti amministrativi, che contengono (o sono strumentali ad) una pretesa pecuniaria di natura pubblicistica.

Questo carattere del processo tributario emerge, ad esempio, dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 che impone al contribuente di agire in giudizio entro un termine assai breve che decorre dalla notificazione della pretesa impositiva. La brevità di questo termine si giustifica proprio con l’esigenza di attribuire stabilità al sistema delle entrate pubbliche sottraendole al maggiore margine temporale di incertezza – almeno normalmente – proprio del contenzioso fra privati; per converso qualifica anche l’atto attraverso cui la pretesa si manifesta, attribuendogli caratteri pubblicistici, e sottoponendolo ai relativi conseguenti requisiti. Assume, in proposito, forse un rilievo minore il comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 dal momento che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo riconosciuto come l’elencazione contenuta in tale comma non abbia natura tassativa, o quanto meno debba essere interpretata con considerevole ampiezza (tanto da comprendervi appunto gli atti, apparentemente privatistici, con cui viene richiesta la Tia).

L’art. 19 concorre dunque a delineare la natura dell’atto impugnato nel processo tributario soprattutto con il suo comma 2 in cui disciplina taluni profili formali cui deve rispondere tale atto (lasciando ovviamente aperta la questione delle conseguenze che si determinano ove tali formalità non siano rispettate). Anche simili prescrizioni costituiscono per altro un tassello delle connotazioni pubblicistiche dell’atto con cui la pretesa impositiva viene portata a conoscenza del privato. Il giudizio circa una pubblica pretesa costituisce dunque elemento caratterizzante del contenzioso tributario (ordinanza n. 8956 del 16 aprile 2007 delle Sezioni Unite).

E quando il legislatore colloca un’entrata all’interno del sistema processuale tributario, è da presumere che – in ossequio all’art. 102 della Costituzione – abbia ravvisato il carattere tributario della pretesa stessa (o comunque una stretta connessione ed assimilabilità della pretesa alla materia tributaria). Mentre non è vero il contrario: non essendo la giurisdizione tributaria una giurisdizione costituzionalmente garantita, il legislatore può devolvere problematiche di carattere tributario (o para tributario) ad altre giurisdizione. È quello che è accaduto, almeno secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, con la trasformazione della Tarsu in Tia; secondo le Sezioni Unite le disposizioni di “privatizzazione” della Tarsu hanno infatti trasferito – in un primo momento cioè fino all’emanazione della L. n. 248/2005 – al giudice ordinario il relativo contenzioso.

Questa circostanza non ha però determinato un mutamento nell’intrinseca natura del prelievo patrimoniale imposto ai privati; ed è stato quindi possibile il “ritrasferimento” della Tia nelle competenze del giudice tributario. Infatti l’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (successivamente sostituito dall’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006) ha bensì previsto la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni, originariamente prevista dagli artt. 268 e seguenti del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, poi modificata dall’art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e compiutamente riordinata dal Capo III del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.

E non sembra che la “tariffa” presenti caratteri sostanziali di diversità, rilevanti ai fini che qui interessano, rispetto alla “tassa”.

In primo luogo, si può constatare che fondamento dell’applicazione della tariffa non è alcun intervento o atto volontario del privato. La tariffa deve cioè “essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”.

Il citato art. 49 assoggetta dunque alla tariffa tutti i locali “esistenti nelle zone del territorio comunale”; sempre che ovviamente l’attività svolta in tali locali sia idonea a produrre rifiuti “urbani”. Vi è quindi addirittura un’accentuazione del carattere pubblicistico dell’entrata: in base all’art. 270 del R.D. n. 1175/1931 (e poi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993) “la tassa era dovuta [soltanto] da chi occupasse oppure conducesse locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi erano istituiti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia”, tanto da rendere necessaria una specifica disciplina per sottoporre a qualche contribuzione le case coloniche ed isolate.

Presupposto del debito, non è dunque (solo) il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, sia pure monopolistico bensì, in primo luogo e soprattutto, “l’occupare o condurre immobili”.

Il conferimento dei rifiuti (e la loro quantità) concorre solo, nel sistema a determinare la partecipazione alla “quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” (mentre il D.Lgs. n. 152/2006 impone addirittura di determinare la “tariffa” tenendo “anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali”). In realtà, anche il riferimento ai “rifiuti conferiti” si rivela – almeno quando si discorra di utenze familiari – piuttosto labile: il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”) ha infatti consentito alle amministrazioni comunali di applicare “un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale /pro capite/, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti”. Mentre per altro verso la tariffa copre anche spese che non derivano dallo smaltimento dei rifiuti prodotti dai contribuenti ma che riguardano la collettività nel suo insieme. Così in base alla legge del 1997 la tariffa copre i costi per i servizi relativi ai rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico (l’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che “nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade”). Da quanto esposto emerge, ad avviso del Collegio, come l’entrata in questione abbia natura sicuramente pubblicistica, non costituendo, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta; e rappresentando invece una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi sull’area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio. Ma senza che vi sia sul piano individuale una corrispondenza costi-benefici (evidente è il parallelo con i contributi consortili).

Da simile premessa discende che l’atto attraverso cui viene comunicata al singolo la richiesta della somma che su di lui grava ha natura intrinseca di atto amministrativo; e deve rispondere ai requisiti di validità che discendono da simile qualificazione giuridica. Né è di ostacolo a questa conclusione la natura eventualmente privatistica del soggetto che gestisce l’entrata fiscale (o para-fiscale che sia).

Questa Corte ha infatti più volte affermato che le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubbliche non fanno venir meno i cardini della struttura pubblicistica dei servizi (e delle entrate) stesse; naturalmente ove tale natura pubblicistica discenda dai caratteri delle entrate e non ove esse assumano – a differenza da quanto qui accade – i caratteri propri di un prezzo. Dunque permane l’onere per il soggetto che richieda al privato di concorrere alle entrate necessarie per il funzionamento del servizio, di formulare le sue richieste attraverso atti che rispondano ai requisiti propri dell’atto amministrativo, ed in primo luogo consentano al destinatario di conoscere la natura di quanto richiesto ed il titolo che giustifica la misura della richiesta stessa.

5.2. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio al competente giudice di merito che si atterrà al seguente principio di diritto: “gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti; in primo luogo debbono – al fine di consentire l’esercizio da parte del destinatario del diritto alla difesa – enunciare – anche in forma sintetica, purché chiara – sia la fonte della richiesta sia gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano, anche sotto il profilo quantitativo”.

5.3. I residui motivi di ricorso risultano così assorbiti.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia davanti ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che deciderà anche per le spese del presente grado del procedimento.

Dal primo aprile 1998, il regime sanzionatorio dell’Ici è stato riformulato in base a quanto disposto dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, come modificati dai decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998, n. 99 del 30 marzo 2000, n. 32 del 26 gennaio 2001 e dal decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

  • Omesso, tardivo od insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, in acconto o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione. 30% dell’importo non versato. Dal 1° febbraio 2011 la sanzione è ridotta al 3% se l’acconto, il saldo o il versamento unico viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza, al 3,75%, se il pagamento viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale è stata commessa la violazione.
  • Omesso, tardivo o insufficiente versamento accertato in sede di controllo delle dichiarazioni. 30% dell’importo non versato.
  • Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione.Dal 100 al 200% dell’ammontare del tributo, con un minimo di € 51,00 (lire 100.000). La sanzione è ridotta al 10% ( 1/10 del 100% ) dell’imposta evasa, se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, al 12,5% (1/8 del 100%) dell’imposta evasa, se viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine della successiva dichiarazione ICI ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione. Se a seguito dell’accertamento il contribuente paga il tributo entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, la sanzione è ridotta ad 1/3 (pari al 33,33%) del minimo edittale.
  • Dichiarazione infedele, con omissioni ed errori che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta. Dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta. La sanzione è ridotta al 6,25% ( 1/8 del 50% ) della differenza d’imposta dovuta, se la dichiarazione integrativa viene presentata entro il termine della successiva denuncia Ici. Se a seguito dell’accertamento il contribuente paga il tributo entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, la sanzione viene ridotta ad 1/3 (pari al 16,66%) del minimo edittale.
  • Dichiarazione infedele (se gli errori non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo). Non sono più sanzionabili, ai sensi del comma 5-bis aggiunto all’art. 6 del D.Lgs. n. 472/97 dall’art. 7, lettera a) del comma 1 del D.Lgs. n. 32/2001.
  • Violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, la mancata restituzione di questionari o la loro mancata, incompleta o infedele compilazione. Da euro 51 (lire 100.000 ) a euro 258 (lire 500.000). Se l’infrazione viene regolarizzata entro 3 mesi, la sanatoria è gratuita. La sanzione è di 10,00 euro (lire 20.000) se la violazione viene regolarizzata entro un anno.

Le definizioni di fabbricato, area fabbricabile o terreno agricolo, come stabilito dalla legge istitutiva dell’Ici.

Fabbricato: unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, cui sia stata attribuita o sia attribuibile un’autonoma rendita. Si considera parte integrante del fabbricato sia l’area occupata dalla costruzione, sia quella che ne costituisce pertinenza (posti auto, giardini, aree di svago).
Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero delle Finanze n. 28 del 1998, sono considerate unità immobiliari:

  • una porzione di fabbricato, un fabbricato, un insieme di fabbricati o un’area, che, nello stato in cui si trovano e secondo l’uso locale, presentano potenzialità di autonomia funzionale e reddituale;
  • l’abitazione e gli altri immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola da denunciare in catasto autonomamente;
  • le costruzioni o porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali;
  • i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

I fabbricati costruiti abusivamente costituiscono oggetto di tassazione, a prescindere dal fatto che per essi sia stata presentata o meno la relativa istanza di sanatoria edilizia (risoluzione ministeriale 6 giugno 1994 protocollo 2/138).

Area fabbricabile: area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
A norma dell’art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006), un’area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, adottato dal comune indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi dello stesso. La norma chiude così , definitivamente, la questione sorta a seguito degli altanelanti interventi della Corte di Cassazione che hanno fatto vacillare la portata dello stesso dato normativo, contenuto nell’art. 2, comma 1, lettera b) del Dlgs n.504 del 1992.

Ai fini dell’ ICI, non sono da considerare edificabili:

  • le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di costruire edifici classificabili nei gruppi catastali A, B, C e D;
  • le aree pertinenziali dei fabbricati, ossia quelle che risultano comprese nella scheda catastale del fabbricato;
  • le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Su quest’ultimo punto i comuni hanno la possibilità di stabilire ulteriori condizioni ai fini del riconoscimento della qualifica di terreni non fabbricabili anche con riferimento alla qualità e quantità del lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli (art. 59, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 446/97).

Terreno agricolo: il terreno adibito all’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, così come indicato nell’art. 2135 del Codice civile.
Esulano dalla nozione di terreno agricolo i terreni diversi dalle aree fabbricabili:

  • sui quali le attività agricole sono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale. Trattansi di piccoli appezzamenti (cosiddetti “orticelli”) coltivati occasionalmente senza alcuna struttura organizzativa;
  • sui quali non viene esercitata alcuna attività agricola, oppure i terreni risultano normalmente inutilizzati (cosiddetti “terreni incolti”).

Soltanto questi terreni restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell’ICI, non avendo le caretteristiche dell’area fabbricabile né i requisiti per essere considerati terreni agricoli (circolare ministeriale n. 9/249 del 14 giugno 1993).

Dal 2013 gli attuali prelievi sui rifiuti (Tarsu e Tia) scompaiono per far posto a un nuovo tributo comunale, che prevede peraltro una quota per i servizi indivisibili (si veda l’articolo in apertura di pagina). Il decreto correttivo approvato dal Governo accelera il percorso attuativo del federalismo municipale anticipando al 2013 l’entrata in vigore dell’Imu (principale e secondaria), sostituendo la compartecipazione del 2% del gettito Iva con l’Irpef ed estendendo l’imposta di soggiorno a tutti i Comuni. Ma la principale novità è costituita dal tributo comunale Res, che contiene due componenti: una sulla gestione dei rifiuti e l’altra sui servizi indivisibili.
Si cerca così di mettere finalmente ordine in una materia che, con il passare degli anni, si è andata sempre più complicando e che ora vede la presenza di tre prelievi relativi alla gestione dei rifiuti: Tarsu (Dlgs 507/93), Tia1 (Dlgs 22/97) e Tia2 (Dlgs 152/2006). Tutti prelievi che dal 2013 vengono soppressi a prescindere dalla natura giuridica patrimoniale (Tia2) o tributaria (Tarsu e Tia1), così come sparirà anche la discussa tariffa per le attività economiche prevista dall’articolo 195 del Dlgs 152/2006.

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La GEFIL s.r.l. grazie alla sua esperienza decennale maturata nello specifico settore della gestione ed accertamento dei tributi locali normativa di riferimento ha messo a punto un sistema integrato per la gestione della TIA che prevede la creazione di un Network i cui terminali sono dislocati nell’ambito del territorio della Società d’Ambito e che convergono al Server centrale. Il modello del Network prevede due aree: l’Area interna e l’Area dei servizi.

 

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  • L’Area dei Servizi costituisce il sistema di condivisione delle informazioni dell’ATO con gli utenti fruitori del servizio e con la Rete Professionale. La veicolazione delle informazioni avviene tramite il Portale Internetdell’ATO che si avvale dei migliori standard per quanto attiene alla sicurezza e riservatezza delle informazioni.

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• la facilità di gestione anche a sportello dei rapporti con le utenze con attivazione/disattivazione di servizi anche parziali, ristampa di bollettini, fatture, documentazione a richiesta ed in tempo reale ( Emissione bollette agli utenti e relativo calcolo della tariffa).

• la gestione della domiciliazione bancaria, e della rendicontazione con enti come poste e istituti di credito (Gestione pagamenti ed insoluti).

• Nella possibilità di scambiare dati con piattaforme software per la contabilità (Passaggio dati in contabilità). I metodi di calcolo contemplati dall’applicazione sono ovviamente conformi al D.Lgs. nr. 22 del 5.2.99. L’applicazione è sviluppata con le più moderne tecnologie e la base dati è normalizzata e compatibile con RDBMS standard.

 

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Sistema di Pagamenti Online consente alle Pubbliche Amministrazioni di ottemperare all’articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 – “Codice dell’amministrazione digitale”, mettendo a disposizione una piattaforma malleabile per attivare i pagamenti dei tributi locali e delle sanzioni. Tutti i pagamenti online potranno essere effettuati utilizzando la maggior parte delle carte di credito, attraverso il sistema di pagamento fornito dall’istituto di credito preferito dall’Ente.

Di particolare importanza si riveste l’integrazione con Bankpass Web, già oggetto di accordo tra il CNIPA(Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione) ed e-Committee(Comitato di Coordinamento delle Infrastrutture per l’e-banking). Bankpass Web consente di utilizzare i circuiti bancari: VISA, MASTERCARD e PAGOBANCOMAT.

I pagamenti conclusi con esito positivo verranno riversati nella piattaforma INFO-TRIBUTI ed abbinati ai rispettivi contribuenti. Il personale dell’Ente sarà in grado di visualizzare in tempo reale i flussi di cassa aggiornati.

I moduli per il pagamento online utilizzati dal cittadino vengono implementati sfruttando una interfaccia grafica chiara ed intuitiva ed in ottemperanza della vigente normativa sull’accessibilità [Legge 4 del 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", art. 11, comma 1, lettere a) e b)].

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Riscossione Diretta

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i comuni dovranno riorganizzare il sistema della riscossione dei tributi in base a quanto previsto dall’art. 7, comma 2 del DL 70/2011 che impedisce ai comuni di affidare direttamente a Equitalia SpA le attività di riscossione spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie (ICI, la Tosap, la Tarsu o TIA, etc.) e quelle patrimoniali (multe al codice della strada, sanzioni, etc.).

Il DL 70/2011 porta un impulso liberalizzatore in un mercato della riscossione monopolizzato da Equitalia che non ha mai brillato per qualità di servizio, per efficienza e per economicità.

La GEFIL SRL propone il servizio RiscoNET che consente ai comuni di gestire in proprio tutta la filiera della riscossione, sia essa volontaria che coattiva, con un notevole risparmio rispetto a quanto finora speso (aggio Equitalia 9%), con grande efficienza e con nuovi servizi di e-government per il cittadino-contribuente.

RiscoNET che è un servizio “chiavi in mano”, non richiede impegno aggiuntivo da parte del personale comunale in quanto è GEFIL ad occuparsi di tutte le attività propedeutiche che vanno dalla stampa alla rendicontazione, ecc.

RiscoNET consente ai comuni di voltare finalmente pagina e di fruire, in un mercato libero da obsolete posizioni monopolistiche, di tutti i vantaggi dell’innovazione tecnologica con la certezza di raggiungere i seguenti obiettivi:

  • ridurre i costi di postalizzazione mediante l’uso di sistemi di comunicazione moderni basati sulle e-mail certificate, sulle comunicazioni tramite SMS in aggiunta ai sistemi di postalizzazione tradizionali;
  • consentire al cittadino di avere accesso tramite la rete Internet alla sua Cartella Fiscale dove controllare ed operare, comodamente da casa, sulla situazione contabile e sulle imposte cui è sottoposto, consentire di stamparsi bollettini, F24 per il pagamento, gestirsi i tempi di pagamento con flessibilità;
  • di gestire la Multicanalità della riscossione favorendo l’uso di modalità di pagamento più comode ed economiche per il cittadino e per l’Ente: F24, bonifici diretti in tesoreria, carte di credito, Lottomatica, ecc. ed ovviamente anche col sistema tradizionale del conto corrente su Poste;
  • dotare il comune di una piattaforma Web di Rendicontazione con cui avere il pieno e costante controllo dell’andamento dei flussi finanziari della riscossione sia a livello globale che a livello di singolo contribuente. Le somme affluiscono direttamente presso il proprio conto di tesoreria;
  • grazie all’uso di canali di comunicazione a basso costo si potranno effettuare campagne di sollecitazione al pagamento prima di passare alla fase di accertamento.

Grazie alla Riscossione Diretta gestita dal comune con atteggiamento colloquiale si recupera un rapporto di collaborazione con il cittadino-contribuente facilitandolo nell’assolvimento del proprio obbligo tributario e cercando di assecondarlo nelle sue necessità.

Se il vostro Comune è interessaro alla Riscossione Diretta può richiedere il preventivo tramite la pagina Richiedi preventivo del menu quì accanto.

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La GE.FI.L. ha messo a punto un sistema informatico, basato sul Web, per adempiere con rapidità ed economicità alle prescrizioni della Direttiva N 2007/194022 dell’Agenzia delle Entrate. Grazie alla innovativa tecnologia adoperata il sistema viene fornito al comune, chiavi in mano, ad un prezzo assolutamente contenuto. La possibilità per i cittadini di interagire e di comunicare i dati necessari al Comune per via Internet allevia notevolmente la necessità del front-office ed anche delle altre attività collegate.

Il Sistema Agenzia delle Entrate è completamente autonomo rispetto alle procedure informatiche presenti in Comune, non è sostitutivo di alcun software preesistente ma si affianca ad essi perchè consente il riversamento dei dati acquisiti nei sistemi comunali mediante estrazioni periodiche per aggiornare le banche dati comunali.
Entro la data di scadenza la GEFIL compilerà e consegnerà al Comune gli archivi da inviare con ENTRATEL.

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La GEFIL s.r.l, oltre alla fornitura dei software, offre ai comuni i seguenti servizi:

Riscossione tributi comunali: in forza della sua capacità di essere al servizio degli Enti e del cittadino, la società nella sua attività di riscossione propone una molteplicità di forme di pagamento che facilitano il contribuente.

Accertamento e recupero tributi: alla riscossione, la società aggiunge anche il servizio di accertamento e recupero dei cespiti soggetti ai tributi comunali.

Assistenza alla riscossione diretta: un supporto tecnico per la riscossione diretta da parte dei Comuni e per tutte le operazioni sui tributi grazie ad uno staff di consulenza altamente specializzato che si interfaccia con gli utenti in attività di Front-office e Back-office professionale. Per i Comuni che scelgono la gestione diretta dei tributi, rinunciando al rapporto con il concessionario, la Società si propone di assistere l’ente con i seguenti servizi:

  • Stampa bollettini e loro postalizzazione.
  • Rendicontazione.
  • Formazione ruoli.
  • Inserimento denunce e variazioni.
  • Consulenza informatica.

Call center:la società gestisce un call center per assistere tutti gli operatori comunali nella risoluzione di problemi particolari inerenti la legislazione sia per la formazione all’uso delle procedure.

Gestione tributi via Web: grazie allo sviluppo di sistemi informatici avanzati basati sulla tecnologia Web, la GEFIL s.r.l. ha creato il Network TRIBUTI.NET che è un servizio on-line realizzato con l’obiettivo di fornire alla cittadinanza uno Sportello Virtuale da dove attingere tutte le notizie di carattere personale utili per il pagamento delle imposte locali.